Ascoli - Con sentenza n. 217 del 3
aprile 2018 il TAR Marche ha accolto il ricorso proposto dal Comune
di Ascoli Piceno avverso il provvedimento di decadenza della sede
farmaceutica aggiuntiva presso il centro commerciale L'Oasi
annullando l'atto adottato dalla Regione Marche.
Il
Tribunale Amministrativo ha ritenuto illegittimo l'atto di decadenza
adottato dalla Regione in danno del Comune - a seguito delle istanze
rivolte da alcuni farmacisti privati - per difetto di istruttoria e
di motivazione per non aver, in particolare, provveduto a un corretto
accertamento degli obblighi e degli adempimenti posti in essere dal
Comune.
Nel merito i Giudici Amministrativi hanno ritenuto
che il Comune non sia incorso nelle decadenze indicate nel decreto
regionale di assegnazione della sede farmaceutica aggiuntiva presso
l'OASI avendo correttamente presentato la richiesta di autorizzazione
in data 9.01.2013 e rinnovato detta manifestazione di volontà negli
anni seguenti ottenendo, tra l'altro, positivi riscontri da parte
dell'ASUR; circostanze queste, secondo il TAR, idonee ad aver
ingenerato nel Comune il ragionevole affidamento circa la correttezza
del procedimento amministrativo in corso e la insussistenza di
impedimenti e decadenze per l'apertura.
Dichiarazione del Sindaco di Ascoli Piceno: "Esprimo soddisfazione per il risultato giudiziale conseguito. I Giudici Amministrativi hanno, infatti, accertato la correttezza e la legittimità dell'azione intrapresa dal Comune di Ascoli Piceno e volta all'apertura di una sede farmaceutica aggiuntiva. La decisione assume rilevanza per l'erogazione di servizi in favore della cittadinanza anche nell'ottica di una corretta gestione economico-finanziaria della rete delle farmacie civiche. La decisione della Regione, di cui il TAR ha disconosciuto il merito, ha infatti ritardato il piano di riorganizzazione delle farmacie comunali che, a questo punto, può essere riavviato secondo una logica che andrà nel senso di premiare la qualità del servizio e la razionale gestione dei costi del personale.