Il direttore amministrativo dell'Asur Marche è illegittimo?

Il direttore amministrativo dell'Asur Marche è illegittimo?

Se risultassero veri gli interrogativi contenuti nell'interrogazione di Trenta, ci si troverebbe di fronte ad un terremoto amministrativo e politico che potrebbe varcare soglie di diverso genere da quelle di Palazzo Raffaello

Ancona - Ora sulla Sanità marchigiana piomba un siluro a lunga gittata. Una risposta esplosiva che pare direttamente rivolta ad un'interrogazione proposta dall'on. Luciano Agostini sulla legittimità della posizione del direttore dell'Area Vasta 5 Massimo Del Moro.

La sensazione è molto realistica. Nella mozione presentata dal consigliere regionale Umberto Trenta al presidente della Regione Gian Mario Spacca e all'assessore alla Sanità Almerino Mezzolani l'oggetto è la dottoressa Giulietta Capocasa, attuale direttore amministrativo dell'Asur Marche, considerata molto vicina proprio all'onorevole Agostini.

Da quel che si sa il presidente Spacca avrebbe convocato il direttore dell'Asur Marche Gianni Genga.

Se risultassero veri gli interrogativi contenuti nell'interrogazione di Trenta, ci si troverebbe di fronte ad un terremoto amministrativo e politico che potrebbe varcare soglie di diverso genere da quelle di Palazzo Raffaello.

"Verifica della legittimità della procedura concorsuale per la nomina del dirigente amministrativo della zona territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto", è il titolo della mozione a risposta scritta presentata dal consigliere Trenta.

Il testo

"In merito alla legittimità della procedura concorsuale attivata dall'ASL 12 di San Benedetto del Tronto nell'anno 2001 e perfezionata dalla Zona Territoriale n. 12 nell'anno 2004, al cui esito la dr.ssa Giulietta Capocasa è stata nominata Dirigente Amministrativo ,

                                                                                   RISULTANDO

che l'ASL 12, in presenza di n . 3 posti vacanti di Dirigente Amministrativo nella propria pianta organica , bandiva un concorso riservato agli interni per n. 1 dirigente amministrativo avvalendosi della Legge n. 401 del 29. dicembre 2000, la quale all'art.. 2 comma 4 consentiva alle aziende sanitarie - nel triennio successivo all'entrata in vigore della stessa legge - l 'espletamento di concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo , tecnico e professionali con riserva del 50% dei posti ai di dipendenti delle stesse aziende purchè in possesso di una serie di requisiti previsti dalla stessa norma,

                                                                                   E' LECITO CHIEDERSI

se a fronte di un solo posto messo a concorso, l 'ASL 12 potesse dare seguito alla procedura effettivamente espletata e cioè quella riservata agli interni , ignorando del tutto che la riserva dei posti al personale interno ha certamente carattere di deroga e quindi natura residuale di fronte al principio generale dell 'ordinamento giuridico, costituzionalmente garantito, dell'accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso pubblico.
Con ciò si vuol dire che una corretta applicazione della legge 401/2000 , fatta eccezione per le ipotesi nelle quali la parità del numero di posti messi a concorso consente agevolmente di suddividere il numero dei posti da riservare agli interni in ragione dell'esatto 50%, per i casi di numero dispari di posti a concorso deve necessariamente darsi prevalenza all'accesso mediante concorso pubblico rispetto alla riserva per gli interni ( es: tre posti, di cui due a concorso pubblico e uno riservato agli interni): diversamente la norma di natura residuale prevarrebbe sul principio generale come sopra richiamato .

In base a quanto sopra sembra dubbio che il solo posto oggetto della procedura concorsuale espletata dall'ASL 12 potesse essere riservato agli interni, e non dovesse invece essere aperta all'esterno in forma di procedura concorsuale pubblica. Tanto, a parere dello scrivente, andrebbe ad inficiare la legittimità della procedura osservata nel 2001 e la conseguente nomina della Dr.ssa Capocasa quale Dirigente Amministrativo , con ogni ovvio effetto successivo e perdurante.

Sia inoltre consentito far presente che la medesima dr.ssa Capocasa nell'anno 2006 è stata nominata Direttore Amministrativo dell'ASL di Chieti, sebbene i riferimenti normativi e regolamentari in materia della Regione Abruzzo prevedevano all'epoca che requisito per detto incarico fosse l'aver svolto per almeno 5 anni una qualificata attività di direzione tecnica ammnistrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

Al riguardo risulta che solo dal mese di febbraio del 2003 la Dr.ssa Capocasa abbia rivestito la qualifica di dirigente amministrativo e, pertanto, nel 2006 non poteva in alcun modo risultare in possesso del requisito dei 5 anni di direzione necessari per la copertura dell'incarico di Direttore Amministrativo dell'ASL abruzzese.

Per quanto sin qui riportato ,

                                                                                       IMPEGNA

La Giunta regionale e l'Assessore alla Salute, di verificare se quanto esposto risponde al vero dandone successiva urgente comunicazione.

A titolo incidentale si rammenta che la dr.ssa Capocasa essendo come Direttore Amministrativo ASUR responsabile dell'Ufficio Legale e del Dipartimento Amministrativo non può, per ovvie ragioni, essere parte attiva in questo accertamento.

Vieppiù da valutare da parte di codesto Assessorato l'opportunità di sospendere la stessa nel periodo necessario alla definizione della Sua posizione dando anche comunicazione al l e Regioni Abruzzo ed Emilia Romagna, luoghi dove è stata Direttore Amministrativo e Direttore Generale, al fine della tutela degli atti dalla stessa adottati.

I lettori potranno leggere il documento ufficiale nel pdf allegato



Argomenti