La delibera regionale del 2013 sul prelievo in deroga dello Storno

La delibera regionale del 2013 sul prelievo in deroga dello Storno

I Comuni nei quali è consentito il prelievo

Il prelievo in deroga dello Storno (Sturnus vulgaris) si esercita solo con il sistema dell’appostamento, senza l’utilizzo dei richiami vivi, entro il raggio di 100 m da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti, nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio e nel periodo compreso tra la terza
domenica di settembre e il 01 dicembre 2013;

•il prelievo in deroga dello Storno (Sturnus vulgaris) può essere esercitato esclusivamente nei seguenti territori
comunali:

Provincia di Ancona: Ancona, Arcevia, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelcolonna, Castelfidardo,
Castelleone di Suasa, Castelplanio, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi,
Mergo, Monsano, Montecarotto, Monterado, Monte Roberto, Morro d’Alba, Osimo, Ostra, Poggio San
Marcello, Polverigi, Ripe, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra San Quirico;

Provincia di Ascoli Piceno: Folignano, Massignano, Monteprandone, San Benedetto del Tronto;

Provincia di Fermo: Fermo, Montegiorgio, Monsampietro Morico, Montottone, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio
a Mare, Servigliano, Torre San Patrizio;

Provincia di Macerata: Apiro, Caldarola, Castelraimondo, Cingoli, Civitanova Marche, Corridonia, Gagliole,
Macerata, Matelica, Montecassiano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Poggio San Vicino, Pollenza,
Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Severino Marche, Serrapetrona, Treia;
Provincia di Pesaro-Urbino: Cagli, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Gradara,
Mondolfo, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Sant’Angelo in
Lizzola, Sant’Ippolito, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Serrungarina, Tavullia.

•il prelievo dello Storno (Sturnus vulgaris) può essere effettuato solamente a coloro che ne faranno specifica
dichiarazione al Comune di residenza utilizzando il modello di cui all’allegato A (vedi retro);
•i soggetti abilitati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all’Ambito di residenza
anagrafica. La prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di
tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell’Ambito di residenza anagrafica;
•il numero di esemplari prelevabili è contenuto nel limite di 15 capi giornalieri e 100 capi complessivi nel
periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;
•è fatto obbligo di annotare sul tesserino venatorio, nella parte riguardante lo storno, a fine uscita (una o più
nell’arco della giornata), il numero dei capi prelevati ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della L.R. n. 8/2007;
•la scheda riepilogativa, riguardante il prelievo in deroga dello storno e contenuta nel tesserino venatorio, dovrà
essere riconsegnata al Comune di residenza non oltre l’11 dicembre 2013;
•la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 36
della L.R. 7/95;
•l’orario e le giornate di autorizzazione al prelievo sono disposte dal calendario venatorio per la stagione
venatoria 2013/2014. Nei giorni di apertura anticipata resta fermo il divieto di abbattimento nelle ZPS;