Cani e decoro urbano, controlli dei vigili ad Ascoli

Cani e decoro urbano, controlli dei vigili ad Ascoli

Sotto la lente Campo Parignano, Porta Romana, Porta Cappuccina, Centro, Piazza Immacolata, Monticelli

In particolare, sono stati effettuati n.14 controlli nei quartieri di Campo Parignano, Porta Romana, Porta Cappuccina, Centro Storico, Piazza Immacolata, Monticelli, riscontrando quanto segue:
-    n.2 cani non erano muniti di microchip identificativo
-    n.1 cane era sprovvisto di guinzaglio
-    n.1 proprietario era sprovvisto di sacchetto per la raccolta degli escrementi del cane
Nei prossimi giorni si effettueranno altri controlli.


Ecco l'ordinanza n. 50  del  14/02/2006

SETTORE TUTELA BENI AMBIENTALI  - 16 -

SERVIZIO  AMBIENTE  - 45 -

 

 

OGGETTO:DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO               

                                                                                                             

Il Sindaco

Vista la Legge n° 281 del 14.08.1991 (Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

Vista la Legge Regionale n° 10 del 20.01.1997 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n° 26 del 03.04.2000;

Visto il Regolamento Regionale n° 2 del 13.11.2001 attuativo della predetta Legge Regionale;

Visto l’art. 638 del Codice Penale (Uccisione o danneggiamento di animali altrui);

Visto l’art. 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone);

Visto l’art. 672 del Codice Penale (Omessa custodia e malgoverno degli animali);

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n° 235 del 12.05.2003 “Animali da affezione e prevenzione al randagismo”;

Vista la Legge n° 189 del 20.07.2004, contenente modifiche al Codice Penale, ed in particolare i seguenti articoli:

-         art. 544-bis del Codice Penale (Uccisione di animali)

-         art. 544-ter del Codice Penale (Maltrattamento di animali)

-         art. 544-quater Codice Penale (Spettacoli o manifestazioni vietati)

-         art. 544-quinquies Codice Penale (Divieto di combattimenti tra animali)

-         art. 727 del Codice Penale (Abbandono di animali)

Considerato che la promozione di un corretto rapporto uomo-animale, rispettoso delle esigenze di tutti i cittadini, rappresenta l’obiettivo fondamentale di tutta la normativa in oggetto e che, d’altra parte, il randagismo rappresenta un grave problema di ordine e sanità pubblici;

Ritenuto necessario riassumere in un unico testo le norme vigenti al fine di facilitare la loro puntuale attuazione;

Ritenuto altresì necessario modificare parzialmente il disposto dell’Ordinanza Sindacale n° 235/2003, ed in particolare dell’articolo 11 nella parte inerente la conduzione dei cani, determinando una giusta compatibilità tra il possesso di detti animali e l’esigenza di garantire l’incolumità dei cittadini;

O R D I N A

a tutti i competenti Uffici Comunali di svolgere attività di controllo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

(Abbandono)

 

Art. 1 - E’ fatto assoluto divieto di abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprietà e/o la detenzione (L. n° 281/91, art. 1, comma 1; L.R. n°10/97, art. 10, comma 1).

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 727 cod. pen., ogni violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 154,94 ad Euro 516,46 per ogni animale abbandonato (L. n° 281/91, art. 5, comma 1; L.R. n° 10/97 modificata ed integrata dalla L.R. n° 26/00, art. 21, comma 1, lett. c).

Sono equiparati all’abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento, il mancato ritiro dell’animale dalle strutture di ricovero o la mancata rinuncia alla proprietà (L.R. n° 10/97, art. 10, comma 5).

 

Art. 2 - Nel caso in cui il proprietario e/o detentore di un animale da affezione intenda rinunciare alla proprietà e/o alla detenzione dello stesso per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Comune, che ne dispone il trasferimento presso idonea struttura dopo aver disposto l’accertamento della fondatezza della motivazione addotta (L.R. n°10/97, art. 10, comma 2).

            In caso di rinuncia alla proprietà e/o alla detenzione e di mancato ritiro dalle strutture di ricovero, le spese di mantenimento degli animali, salvo i casi di accertato disagio socio-economico, saranno addebitate ai proprietari e/o detentori (L.R. n°10/97 modificata ed integrata dalla L.R. n° 26/00, art. 10, comma 8).

 

(Uccisione)

 

Art. 3 - E’ fatto assoluto divieto di uccidere animali d’affezione (L. n° 281/91, art. 1, comma 1; L.R. n° 10/97, art. 1, comma 3, ed art. 11, comma 1).

Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 638 e 544-bis cod. pen., i contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 154,94 ad Euro 516,46 (L.R. n° 10/97 modificata ed integrata dalla L.R. n° 26/00, art. 21, comma 1, lett. c).

 

Art. 4 - Salvo quanto disposto dagli artt. 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n° 320/1954, gli animali d’affezione, ivi compresi quelli di proprietà, possono essere soppressi soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. In tal caso la soppressione deve avvenire in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari che ne rilasciano idonea certificazione (L. n° 281/91, art. 2, comma 2 e 6; L.R. n° 10/97, art. 11, comma 1).

 

Art. 5 - I gatti, sia quelli che vivono in libertà che quelli di privati, possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili (L. n° 281/91, art. 2, comma 9). In tal caso le modalità di soppressione sono le medesime previste dal precedente articolo.

 

(Maltrattamento)

 

Art. 6 - E’ fatto assoluto divieto di organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che possano comunque comportare maltrattamenti o sevizie agli animali da affezione (L. n° 281/91, art. 1, comma 1; L.R. n° 10/97, art. 1, comma 3).

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 544-ter, 544-quater e 544-quinquies cod. pen., la pena è costituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 154,94 ad Euro 516,46 (L.R. n° 10/97 modificata ed integrata dalla L.R. n° 26/00, art. 21, comma 1, lett. c).

 

Art. 7 - Gli animali d’affezione catturati, ritrovati e quelli ricoverati non possono essere usati a scopo di sperimentazione, salvo quanto stabilito dal D. Lgs. n° 116/92 (L.R. n° 10/97, art. 11, comma 2).

La pena è costituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.582,28 ad Euro 5.164,57 (ex L.R. n° 10/’97, art. 21, comma 1, lett. d).

 

Art. 8 - E’ fatto assoluto divieto di fare commercio o cessione a qualsiasi titolo di animali da affezione al fine di sperimentazione (L.R. n° 10/97, art. 11, comma 3).

L’inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.582,28 ad Euro 5.164,57 (L. n° 281/’91, art. 5, comma 4; L.R. n° 10/97, art. 21, comma 1, lett. d).

 

Art. 9 - La Regione e il Comune promuovono la tutela dei gatti che vivono in libertà. E’ vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro habitat, cioè dal territorio urbano o non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale vivono stabilmente formando una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini (L. n° 281/91, art. 2, comma 7; L.R. n° 10/97 modificata ed integrata dalla L.R. n° 26/00, art. 14, comma 1 e 2).

            I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.582,28 ad Euro 5.164,57 (L.R. n° 10/97 modificata ed integrata dalla L.R. n° 26/00, art. 21, comma 1, lett. d).

 

(Criteri per la detenzione dei cani da parte di privati)

 

Art. 10 - E’ fatto assoluto divieto di maltrattare gli animali da affezione causando loro dolore e/o sofferenza (L.R. n° 10/97, art. 1, comma 3).

Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento Regionale n° 2/01,

a)      i cani detenuti all’aperto devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie e devono disporre di una cuccia ben coibentata ed impermeabilizzata;

b)      oltre a quanto sopra, qualora i cani vengano detenuti in spazi delimitati (box, recinzioni, capanni, ecc.), questi devono essere mantenuti in buone condizioni igieniche e la superficie a disposizione degli animali deve essere di almeno 8 mq per capo adulto. In presenza di locali di ricovero, questi devono essere aperti verso l’esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione;

c)      è vietata la detenzione dei cani alla catena, qualora questa non sia mobile e munita alle due estremità di due moschettoni girevoli con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza;

d)      ai cani deve essere somministrato almeno quotidianamente un pasto nella quantità e qualità adeguate alle loro necessità. Ogni animale deve avere costantemente a disposizione acqua pulita da bere.

e)      è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di ricorrere ai medici veterinari abilitati ogni qualvolta le condizioni di salute dei propri cani lo richiedano e di provvedere alle cure prescritte;

f)        ai cani detenuti a catena oppure in spazi limitati deve essere assicurata quotidianamente la possibilità di muoversi liberamente;

g)      è vietato detenere animali da affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni è punita, fatto salvo quanto previsto dall’art. 544-ter cod. pen., con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 154,94 ad Euro 516,46 (L.R. n° 10/97 modificata ed integrata dalla L.R. n° 26/00, art. 21, comma 1, lett. c).

 

(Decoro urbano)

 

Art. 11 - I detentori, a qualsiasi titolo, di cani hanno l’obbligo di rimuovere eventuali escrementi prodotti dall’animale mediante l’utilizzo di sacchetto e paletta.

La mancata esibizione di sacchetto e paletta sarà punita con la sanzione amministrativa da Euro 25,82 ad Euro 51,65.

 

Art. 11 bis – E’ vietato lasciare liberi ed incustoditi i cani in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, ivi compresi i mezzi di pubblico trasporto ed i locali pubblici.

Essi devono essere tenuti al guinzaglio o muniti di museruola e, qualora di razza potenzialmente aggressiva, devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico ad intensa frequentazione pedonale è vietato l’uso di guinzagli estensibili.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,82 ad Euro 51,65.

 

Art. 11 ter - Qualora i cani siano posti a tutela di private proprietà o comunque tenuti in pertinenze private, i proprietari e/o detentori devono adottare ogni misura idonea ad evitare che gli stessi siano in grado di aggredire o, in genere, di recare danno ai passanti: a tali effetti, la recinzione della pertinenza dovrà essere tale da impedire all’animale di scavalcarla, ovvero superarla con la testa od introdurvi le fauci verso l’esterno.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 659 cod. pen., è fatto altresì obbligo ai proprietari o detentori dei cani di adottare ogni misura idonea ad impedire che i latrati degli animali, nelle ore diurne e in particolare nelle notturne, rechino disturbo alla pubblica quiete.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,82 ad Euro 51,65.

 

 

Art. 12 - Nelle aree verdi pubbliche attrezzate con giochi per bambini, nonché nelle altre aree verdi pubbliche espressamente segnalate, è fatto assoluto divieto di introdurre animali. L’inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa da Euro 25,82 ad Euro 51,65.

I cani possono essere lasciati vagare liberamente soltanto all’interno di aree verdi recintate appositamente destinate loro e comunque sempre sotto la sorveglianza dei conduttori.

 

(Anagrafe canina ed identificazione)

 

Art. 13 - I proprietari e/o detentori di cani sono tenuti ad iscriverli all’anagrafe canina istituita presso il Servizio Veterinario della locale A.S.L. ed a farli identificare mediante apposizione di microchip. L’iscrizione va effettuata entro 30 giorni dalla nascita o dall’acquisizione del possesso; l’identificazione entro 30 giorni dall’iscrizione (L.R. n° 10/97, art. 6, comma 2, ed art. 8, comma 1).

Per i cuccioli l’identificazione deve avvenire entro il terzo mese d’età (R.R. n° 2/01, art. 7, comma 4).

            La mancata iscrizione all’anagrafe canina è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,47 ad Euro 232,41 (L.R. n° 10/91, art. 21, comma 1, lett. a).

La mancata identificazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,29 ad Euro 258,23 (L.R. n° 10/91, modificata ed integrata dalla L.R. n° 26/00, art. 21, comma 1, lett. b).

 

Art. 14 - I cani provenienti da altre Regioni italiane già iscritti all’anagrafe canina ed identificati sono soggetti alla sola iscrizione all’anagrafe, considerando valida l’identificazione già apposta; mentre i cani provenienti da altre Regioni italiane già iscritti ma non ancora identificati oppure provenienti dall’estero sono soggetti sia all’iscrizione all’anagrafe canina che all’identificazione. I proprietari e/o detentori dei suddetti animali provvedono a farne denuncia al Servizio Veterinario della locale A.S.L. entro dieci giorni dalla data di introduzione nel territorio regionale (L.R. n° 10/97, art. 13, comma 1 e 2).

L’inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,47 ad Euro 232,41 (L.R. n° 10/97, art. 21, comma 1, lett. a).

 

Art. 15 - Sono riconosciuti validi ai fini dell’iscrizione all’anagrafe canina i tatuaggi E.N.C.I. (L.R. n° 10/97 modificata ed integrata dalla L.R. n° 26/00, art. 13, comma 3).

 

Art. 16 - Le norme relative all’iscrizione all’anagrafe canina ed all’identificazione non si applicano ai cani che soggiornano per un periodo massimo di quattro mesi sul territorio regionale al seguito del proprietario e/o detentore, il quale vi si rechi a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo (L.R. n° 10/97, art. 12, comma 1).

 

Art. 17 - I medici veterinari, nell’esercizio della loro attività professionale, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario della locale A.S.L. i casi di mancato tatuaggio o di mancata apposizione del codice di identificazione (L.R. n° 10/97 modificata ed integrata dalla L.R. n° 26/00, art. 8, comma 8).

            L’inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,29 ad Euro 258,23 (L.R. n° 10/97 modificata ed integrata dalla L.R. n° 26/00, art. 21, comma 1, lett. b).

 

Art. 18 - Ai sensi dell’art. 9 della L.R. n° 10/97, i proprietari e/o detentori di animali sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario della locale A.S.L.:

a)      la scomparsa dell’animale immediatamente con il mezzo di comunicazione più veloce, cui deve seguire, entro tre giorni, comunicazione scritta;

b)      la morte dell’animale entro il secondo giorno successivo all’evento, per consentire eventualmente al Servizio Veterinario l’accertamento delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;

c)      il trasferimento a qualsiasi titolo dell’animale entro i quindici giorni successivi con comunicazione scritta e controfirmata dal nuovo proprietario.

I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,47 ad Euro 232,41 (L.R. n° 10/91, art. 21, comma 1, lett. a).

 

(Norme per gli allevatori e/o detentori a scopo di commercio)

 

Art. 19 - Gli allevatori o detentori di cani o gatti a scopo di commercio devono garantire il rispetto del benessere degli animali e delle loro esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali stabiliti dalla L.R. 10/97 e dal R.R. n° 2/01 (R.R. n° 2/01, art. 8, comma 1).

 

Art. 20 - Gli allevatori e/o detentori di cani a scopo di commercio hanno l’obbligo di tenere:

-         un apposito registro di carico e scarico degli animali conforme all’allegato “B” del R.R. n° 2/01 appositamente vidimato dal Servizio Veterinario della locale A.S.L., dove vengono annotate la data di acquisto o di nascita di ciascun animale, i dati della femmina fattrice, lo stato segnaletico, il numero di tatuaggio o microchip, la data di cessione o morte e le generalità del destinatario (L.R. n° 10/97, art. 7, comma 1, e R.R. n° 2/01, art. 8, comma 2, lett. a);

-         per ciascun cane, due copie della scheda segnaletica compilata al momento dell’iscrizione all’anagrafe canina conforme all’allegato “C” del R. R. n° 2/01, che devono accompagnare l’animale in caso di mostre o manifestazioni (L.R. n° 10/97, art. 7, comma 1, e R.R. n° 2/01, art. 8, comma 2, lett. b).

I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 258, 23 ad Euro 774.69 (L.R. n° 10/97, art. 21, comma 1, lett. e).

 

Art. 21 - In caso di vendita o cessione del cane, l’allevatore o detentore è tenuto:

-         a comunicare all’Ente Nazionale Cinofilo Italiano (E.N.C.I.) la cessione a terzi dell’animale (L.R. n° 10/97 modificata ed integrata dalla n° 26/00, art. 7, comma 2);

-         a consegnare all’acquirente una copia della scheda segnaletica ed a trasmettere entro quindici giorni al Servizio Veterinario della propria A.S.L. ed a quello del nuovo proprietario copia della vendita o cessione del cane (R.R. n° 2/01, art. 8, comma 3).

I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 258, 23 ad Euro 774,69 (L.R. n° 10/97, art. 21, comma 1, lett. e).

 

(Controllo delle nascite)

 

Art. 22 - I proprietari e/o detentori di animali da affezione sono responsabili della loro riproduzione: i piccoli nati dalle femmine di cui hanno la proprietà e/o la detenzione sono sotto la propria responsabilità e nei loro confronti i proprietari e/o detentori hanno i medesimi obblighi assunti verso gli individui adulti (L.R. n° 10/97, art. 15, comma 1).

            Per il controllo delle nascite i proprietari e/o detentori possono ricorrere, a proprie spese, alla sterilizzazione chirurgica da eseguirsi da parte di medici veterinari libero professionisti, degli ambulatori veterinari delle Società cinofile e delle Associazioni di protezione animali, del Servizio Veterinario della A.S.L. (L. n° 281/91, art. 2, comma 1; L.R. n° 10/97 modificata ed integrata dalla L.R. n° 26/00, art. 15, comma 3).

Limitatamente ai cani, il proprietario e/o detentore che, per imprevidenza o negligenza, non è riuscito ad evitare la nascita di una cucciolata indesiderata, può rinunciare, indipendentemente dai motivi, alla proprietà e/o alla detenzione della stessa affidandola a strutture di ricovero pubbliche, a condizione di sterilizzare a proprie spese la fattrice e di assumere a proprio carico le spese di custodia e mantenimento dei cuccioli fino al momento del loro affido a terzi (L.R. n° 10/97 modificata ed integrata dalla L.R. n° 26/00, art. 15, comma 4).

L’inottemperanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,29 a Euro 258,23.

 

Art. 23 - I cani vaganti sono catturati, a seguito di segnalazione, dal personale all’uopo incaricato e formato del Servizio Veterinario della locale A.S.L. (L.R. n° 10/97, art. 5, comma 3, lett. a), cercando di evitare agli animali inutili traumi e/o sofferenze. Essi sono ricoverati dal medesimo personale presso il canile sanitario e, trascorso un periodo di osservazione di massimo quindici giorni (salvo specifiche e motivate patologie in atto) ed effettuato ogni intervento sanitario e di profilassi previsto dalla vigente normativa, sono trasferiti ai rifugi convenzionati con l’Amministrazione Comunale.

In caso di temporanea indisponibilità di posti di ricovero presso i canili e/o rifugi, i cani vaganti di sesso femminile sono comunque catturati e, laddove risultino sprovvisti di contrassegni identificativi (tatuaggio o microchip), trascorsi 10 giorni dalla cattura, sono sterilizzati chirurgicamente e, dopo la necessaria degenza post-operatoria, sono reimmessi in libertà nel medesimo luogo di cattura.

 

(Controllo delle colonie feline)

 

Art. 24 - La presenza di colonie feline presso le quali si registrano problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere degli animali è segnalata al Comune ed al Servizio Veterinario della locale A.S.L., la quale dispone gli accertamenti ed i necessari interventi sanitari (L.R. n° 10/97 modificata ed integrata dalla L.R. n° 26/00, art. 14, comma 3).

            Il Servizio Veterinario provvede al ritiro, alla cura ed alla reimmissione nel loro habitat dei gatti segnalati, previa degenza nei locali appositamente attrezzati messi a disposizione dal Comune, anche con la collaborazione delle Associazioni o gruppi protezionistici (L.R. n° 10/97 modificata ed integrata dalla L.R. n° 26/00, art. 14, comma 4).

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dal Servizio Veterinario della locale A.S.L. secondo programmi e modalità concordati con il Comune e con le Associazioni o gruppi di protezione animale. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio (lettera S) al padiglione auricolare destro, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza. Le colonie di gatti possono essere affidate ad Associazioni o gruppi o singoli cittadini nel rispetto delle norme igieniche vigenti (L.R. n° 10/97 modificata ed integrata dalla L.R. n° 26/00, art. 14, comma 5).

 

Dispone

-         che il presente provvedimento sia notificato agli organi competenti: Polizia Municipale, A.S.U.R. Zona 13, Provincia di Ascoli Piceno, Prefettura di Ascoli Piceno, Questura, Carabinieri; Associazione A.P.P.A. Via Mercantini n. 48 Ascoli Piceno;

-         che la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica siano incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste, nonché della denuncia penale quando ricorrano i presupposti previsti dalla Legge;

-         che le entrate derivanti dalle sanzioni della presente ordinanza siano acquisite al Bilancio Comunale ed utilizzate per la risoluzione delle problematiche legate al randagismo (L.R. n° 10/97, art. 21, comma 3);

 

Revoca la precedente Ordinanza Sindacale n.° 235 del 12.05.2003.