Ordinanza che ora è stata trasmessa al Prefetto di Ascoli, Pasquale Minunni, per predisporre gli strumenti adeguati per un’efficace attuazione.
L’ordinanza è stata redatta dopo un incontro con Paride Vagnoni della Confesercenti e Giorgio Fiori e Ugo Spalvieri della Confcommercio, in rappresentanza delle associazioni dei commercianti. Sia Vagnoni sia Fiori e Spalvieri, pur consapevoli delle responsabilità a cui saranno chiamati i gestori dei locali dopo questa ordinanza, si sono detti comunque favorevoli alla regolamentazione dopo che negli ultimi anni sono pervenuti esposti di cittadini e segnalazioni degli organi di controllo e delle autorità competenti relative ad episodi di schiamazzi, urla, strepiti e rumori dovuti alla permanenza di avventori al di fuori dei locali sede di pubblici esercizi, che creano disturbo alla quiete pubblica, specie nelle ore notturne.
Una situazione che è stata anche oggetto di segnalazione da parte degli organi di controllo, del difensore civico comunale, nonché della Prefettura di Ascoli Piceno che ha sollecitato l’adozione di adeguati interventi ed opportuni provvedimenti atti a contrastare il fenomeno.
«Proprio per questo motivo – ha dichiarato il Sindaco Castelli – abbiamo ritenuto opportuno adottare specifiche misure finalizzate a regolamentare il comportamento degli avventori all’esterno dei predetti locali nonché a responsabilizzare gli esercenti le attività in capo ai quali, come confermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza, sussiste l’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con la polizia di sicurezza, attivandosi in maniera efficace al fine di evitare situazioni ed episodi che possano ledere il diritto dei cittadini a fruire della città e dei suoi spazi in un contesto urbano sicuro e vivibile».
Rimarrà comunque possibile superare i limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico, fatto salvo il possesso di specifica autorizzazione in deroga rilasciata ai sensi del vigente piano comunale di zonizzazione acustica.
Stesso discorso sarà possibile in relazione alla situazione contingente, al periodo e all’orario, alle caratteristiche dell’area di ubicazione del locale, al numero di persone coinvolte e al grado di intensità dell’attività rumorosa’.
Rimangono poi i divieti e le prescrizioni relative all’abbandono di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze dei locali cioè nell’area ricompresa in un raggio di 20 metri dall’ingresso del locale.
Per le violazioni della presente ordinanza verranno applicate ulteriori sanzioni in capo al titolare dell’esercizio pubblico al quale è contestata la violazione accertata. Violazioni che vanno dalla sospensione dell’attività per tre giorni, alla sospensione per cinque giorni nel caso di reiterazione dell’infrazione, quando non siano decorsi tre mesi dal precedente accertamento, fino alla revoca dell’autorizzazione o all’ordine di cessazione dell’attività svolta nel locale nel caso di ripetute e gravi violazioni.