Quando nel 1923 fu deciso di imbavagliare l'informazione

Quando nel 1923 fu deciso di imbavagliare l'informazione

….. Il vero obiettivo di Mussoli­ni doveva rivelarsi a distanza di pochi mesi. A giugno aveva inviato una circolare ai prefetti chiedendo di avere “telegraficamente notizie su stampa locale nei confronti atteggiamento verso Governo” e l’11 luglio il Consiglio dei ministri condividendo il parere del capo del fascismo “sugli abusi a cui si abbandonano senza ritegno taluni organi della stampa italiana” , affidò, su proposta del ministro Di Cesarò, al guardasigilli, Oviglio e ai ministri Carnazza e Federzoni l’incarico di presentare per il giorno successivo uno schema di provvedimenti necessari a “prevenire e reprimere energicamente e immediatamente gli abusi e i delitti di talune pubblicazioni”. Nel comunicato governativo Mussolini specificò che “fin dal novembre scorso aveva preparato vari schemi di provvedimenti” contro gli abusi della stampa, ma ne aveva sempre dilazionato la presentazione, “sperando in un ravvedimento che nonsi è verificato”. Nella mattinata del giorno successivo, mentre i giornali si chiedevano cosa in realtà celassero le parole del presidente del Consiglio e Il Mondo si domandava “se per misure preventive” dovesse intendersi “la restaurazione del sequestro o della censura, cioè di odiose misure, che ci ricaccerebbero indietro di molti anni nella storia delle nostre libertà”, l’on. Chiesa presentò in Parlamento un’ interrogazione al Governo e al Guardasigilli “sull’attendibilità di una ordinanza contro la libertà di stampa”, seguito dai socialisti unitari che chiedevano spiegazioni al Governo per un regolamento che “sovverte e annulla” i principi dell’editto sulla stampa e dai socialisti massimalisti che protestavano per il tentativo di togliere ai giornali il diritto di critica e la libertà di discussione. La risposta arrivò nella nottata dello stesso giorno. Il Consiglio dei ministri, a conclusione dei suoi lavori, prendendo atto che la mancanza di un regolamento sull’editto della stampa del ’48 aveva determinato “un manifesto abuso di quella libertà saviamente concessa alla stampa fino al punto di falsare il concetto fondamentale della legge”, approvava uno schema di regolamento, che introduceva l’obbligo che il gerente di un giornale dovesse essere il direttore del giornale stesso o comunque un suo redattore, vietava ai senatori, ai deputati e a quanti fossero stati condannati per due volte per reati commessi a mezzo stampa di essere gerenti responsabili di un giornale,affidava ai prefetti la facoltà di negare il riconoscimento della qualità di gerente a chi fosse privo dei requisiti richiesti, e di intervenire,“salva l’azione penale”, nei confronti dei gerenti dei giornali in caso di pubblicazione di “notizie false o tendenziose” tese a dan­neggiare "il credito nazionale all'interno od all'estero” o a destare “ingiustificato allarme nella popolazione” ovvero a dare “motivi di turbamento dell'ordine pubblico", o articoli e commenti che istigassero “a commettere reati” o eccitassero “all'odio di classe o alla disobbedienza alle leggi o agli ordini delle autorità". In tutti questi casi il prefetto aveva il potere di in­tervenirecon la diffida o con la dichiarazione di decadenza, dopo due diffide, del gerente responsabile della pubblicazione, sospendendo, di fatto, la pubblicazione stessa. La diffida doveva essere pronunciata dal prefetto con decreto motivato, udito il parere di una commissione composta da un giudice, in qualità di presidente, da un sostituto procuratore del Re e da unrappresentante dei giornalisti nominato dall’Associazione della Stampa di competenza territoriale.
Si trattava di un provvedimento pesantemente lesivo della libertà di opinione teso a imbavagliare la stampa e le voci delle opposizioni,giu­stificato con l' obbligo del governo "assoluto e categorico" di "intervenire o per prevenire o per rapidamente colpire" "l'opera sobillatrice e nefasta" delle opposizioni. Nello stesso giorno della diffusione del testo del regolamento, La Stampa di Frassati esprimeva un giudizio particolarmente caustico sulla creazione, mediante un regolamento, di un nuovo istituto giuridico, quello della diffida, che soltanto la volontà del legislatore avrebbe potuto introdurre nell’ordinamento e che rappresentava “un arma fortissima per gli abusi del potere esecutivo e per la soppressione della libertà di stampa, anzi addirittura dei giornali”………
  ….Il 15 luglio l’on. Chiesa, mentre si esauriva la discussione parlamentare sulla nuova legge elettorale, depositava alla Camera un ordine del giorno che considerando necessario garantire “in modo assoluto” per l’esercizio delle funzioni elettorali “la libertà di opinione con la stampa” invitava il Governo a non prendere “misure restrittive in ordine al regime della pubblica stampa”. Nell’illustrare l’ordine del giorno Chiesa sostenne di averlo presentato proprio in quella occasione perché ciascuno nell’esprimere il proprio voto si assumesse sul problema la propria responsabilità e invitava il Governo ad abbandonare il progetto e l’incostituzionale regolamento sulla stampa “che è vergogna per qualunque civiltà moderna”. Alla fine della discussione sulla legge elettorale, mentre tutti gli altri ordini del giorno venivano ritirati, Chiesa mantenne il suo perché in quel momento il decreto bavaglio incombeva “come un’oltraggiosa minaccia contro la maggiore delle libertà politiche”. Per indurlo al ritiro l’on. Gray parlò con il Presidente del Consiglio, che invitò Chiesa al banco dei ministri. Dopo averne letto l’ordine del giorno, Mussolini assicurò il parlamentare repubblicano che il decreto sulla stampa non sarebbe entrato in vigore. Solo a quel punto Chiesa si convinse a ritirarlo, riaffermando che i diritti della stampa non dovessero essere violati. Due giorni dopo l’on. Acerbo comunicò a Chiesa che Mussolini gli aveva ordinato di non presentare più il decreto con il regolamento sulla stampa alla Corte dei Conti. Ma anche senza il decreto il Governo era, comunque, intenzionato a limitare la libertà di espressione, utilizzando ogni mezzo possibile. A giugno, il prefetto di Trieste, invocando l’art.3 della legge provinciale e comunale aveva fatto sequestrare il giornale comunista Il Lavoratore. L’episodio era stato oggetto di tre interrogazioni parlamentari, alle quali il sottosegretario Finzi aveva risposto in aula a luglio, proprio mentre era discussione la legge elettorale e Mussolini faceva intendere che il decreto sarebbe rimasto in un cassetto. Agli interroganti, che si ostinavano a sostenere l’inapplicabilità di una legge amministrativa per limitare diritti sanciti da norme di diritto pubblico, che presiedevano alla libertà della stampa, Finzi aveva risposto riaffermando il diritto del Governo, anzi il suo “obbligo categorico ed assoluto” di intervenire per prevenire gli “abusi” della stampa “senza preoccuparsi punto delle immancabili recriminazioni dicoloro che soprattutto della stampa vogliono avvalersi come di un elemento di disgregazione sociale, di preconcetta rabbiosa opposizione al Governo”.
Pochi giorni dopo, nella mattinata del 22 si riunì il Comitato direttivo della Federazione e nel primo pomeriggioalle 15 iniziarono i lavori del Consiglio generale. In assenza di Barzilai, che aveva inviato a Meoni una lettera per giustificare la sua assenza a seguito delle dimissioni che il giorno precedente aveva rassegnato dalla carica di presidente della Romana, il consiglio fu presieduto dallo stesso Meoni che spiegò come, in considerazione della delicatezza dell’argomento, il Comitato direttivo non avesse voluto presentare in Consiglio nessun documento, lasciando ciascuno libero di esprimere le proprie valutazioni. L’auspicio del Comitato era che dal Consiglio uscisse un documento unitario che in quanto tale potesse esprimere all’esterno la posizione chiara di tutta la categoria e anche per questo gli ordini del giorno approvati dalle singole associazioni non erano stati resi pubblici. La discussione, come era prevedibile, fu molto lunga e si protrasse per oltre cinque ore e alla fine si decise di affidare ad una commissione ristretta, composta da Meoni, Calza, Guarino, Parisi, Pellizzari, Rossi e Sobrero, il compito di mettere a punto il documento conclusivo, che fu approvato all'una­nimità. In esso, pur condividendosi la necessità di riformare l’obsoleto istituto del gerente, si ribadiva che le leggi vigenti erano sufficienti a regolare il corretto funzionamento della stampa e che qualunque modifica si rendesse necessaria doveva essere introdotta con lo strumento della legge. Si respingevano, comunque, con fermezza le disposizioni sulla diffida affidata ad organi del potere esecutivo, giudicandole inaccet­tabili "in quanto paralizzerebbero la funzione della stampa e renderebbero praticamente impossibile l'esplicazione dell'opera professionale del giornalista anche esercitata con la maggiore diligenza e rettitudine di intenti". Con lo stesso documento il Consiglio generale invi­tava il Governo a sospendere il provvedimento.
Il giorno dopo una delegazione della Federazione, guidata da Meoni, si incontrava a mezzogiorno con il Presidente del Consiglio. Mussolini, che aveva già deciso di non dare corso al provvedimento, da abile giocoliere, convinto che con i “colleghi” giornalisti si potesse usare la politica del bastone e della carota, pur dichiarando di non poterne condividere alcune parti, ”per ragioni evidenti”, sostenne che il documento federale era “nel complesso”, "abbastanza obiettivo", facendo intendere che la Fe­derazione della Stampa lo avesse, alla fine, convinto. Ma quali fossero le sue reali intenzioni lo si leggeva chiaramentenel comunicato ufficiale, diramato al termine dell'incontro, nel qua­le il capo del Governo "accoglieva l'augurio rivoltogli dalla commissione e, cioè, che la condotta della stampa italiana fosse tale da non rendere necessaria l'applicazione dei provvedimenti" annunciati. Una dichiarazione apparentementecompromissoria e conciliativa, ma che di fatto costituiva una vera e propria mi­naccia contro gli avversari del fascismo. Non a caso, Mussolini, che leggeva con attenzione tutti i giornali di opposizione, consegnava, come confesserà Cesare Rossi, quotidianamente al suo segretario i ritagli de La Voce Repubblicana, l’Unità, La Giustizia e l’Avanti!, che contenevano i nomi dei sottoscrittori perché fossero trasmessi ai fiduciari provinciali e locali del partito che li “purgavano o minacciavano o bastonavano”. Per parte sua l’ufficio stampa della Presidenza del Consiglio allargò la sua rete di informatori prezzolati e iniziò a fare largo uso delle intercettazioni telefoniche…..

                                          (luglio 1924)
…… Mussolini, che avrebbe superato anche grazie alla sostanziale connivenza della monarchia questa fase critica, era consapevole che dopo aver conquistato il parlamento, non gli restava, per mettere a tacere le opposizioni, ma anche le frange oramai incontrollabili dell’estremismo fascista, che porre un freno alla stampa, divenuta particolarmente aggressiva dopo la scomparsa di Matteotti e fonte di disordini di piazza. Subito dopo il rimpasto governativo conseguente alle elezioni dell’aprile, impose al Governo nella riunione dell’8 luglio l'immediata attuazione dei provvedimenti sulla stampa, congelati nel luglio dell'anno precedente, e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale quello stesso giorno. Soltanto 5 giorni prima, rispondendo al ministro Giuriati, che si lamentava per gli attacchi di alcuni giornali al suo operato, Mussolini gli aveva scritto “la libertà di stampa esiste fino a prova contraria”. Al ministro degli interni Federzoni che in consiglio dei ministri aveva sostenuto che l’ordine pubblico era minacciato dalle “polemiche intemperanti e le notizie false o tendenziose, con le quali parte della stampa eccita e fuorvia le correnti della opinione pubblica”, Mussolini aveva prontamente risposto cha per “infrenare gli eccessi della stampa di opposizione e insieme le esuberanze polemiche dei fascisti” c’era già il provvedimento del 15 luglio del ’23. Bastava renderlo immediatamente operativo.
La sera di quello stesso 8 luglio il consiglio direttivo dell’Associazione della Stampa di Roma, riunitosi d’urgenza, votava all’unanimità un ordine del giorno che giudicava il decreto sulla stampa “in contrasto con la lettera e con lo spirito della nostra legge statutaria” perché affidava “all’insindacabile giudizio di merito dell’autorità politica un procedimento che può condurre alla soppressione pressocchè immediata di un giornale o di una pubblicazione periodica”. L’Associazione romana riaffermava “il principio e il diritto della libertà di stampa, limitato solo dalla legge e solo reprimibile dal magistrato”, principio sul quale concordavano “tutti i Consigli Direttivi e tutte le assemblee dei soci, composti quelli e queste di uomini delle più diverse parti politiche”. L’ordine del giorno si concludeva con un appello “ai giornali e ai giornalisti italiani perché da un’azione solidale risulti in modo imponente quale sia il pensiero e il sentimento della stampa nazionale su questa fondamentale questione”.
Il giorno successivo, il Regolamento, sotto forma di decreto-legge, era già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma con l’aggiunta di due nuovi articoli, di non poco conto, assenti nel testo dell’anno precedente. L’uno prevedeva che in caso di violazione delle disposizioni sulla stampa i giornali dovevano essere sequestrati e che il sequestro sarebbe stato “eseguito dall’autorità di pubblica sicurezza senza che occorra speciale autorizzazione”, l’altro prevedeva che per tutti i reati “di stampa o commessi a mezzo della stampa” si sarebbe proceduto per “citazione direttissima”. Il sequestro preventivo dei giornali era stato abrogato con legge del 28 giugno 1906, la sua reintroduzione mediante regolamento era, quindi, quantomeno dubbia sul piano della costituzionalità.
Ma il Regolamento prevedeva anche un’altra modifica, dettata dalle reazioni negative espresse dalla Federazione della Stampa, oltre che da molte Associazioni territoriali. Laddove si introducevano le commissioni incaricate di dare il loro parere sulle diffide. Mentre nel testo del ’23 si affermava che di ogni commissione avrebbe dovuto far parte “un rappresentante della classe giornalistica nominato dalla locale Associazione della Stampa, ove esista”, nel testo pubblicato ora si aggiungeva che in mancanza della Associazione diStampa territoriale, il rappresentante dei giornalisti sarebbe stato nominato dal presidente del Tribunale…..

                                        (giugno-dicembre 1925)
…. Mussolini, per isolare la dirigenza federale e chiudere la partita con la stampa,il 20 giugno del '25 al termine dello svolgimento dei lavori della Camera, approfittando della quasi totale assenza di parlamentari della ormai ridotta opposizione, propose per lo stesso giorno la seduta notturna per l’approvazione del disegno di legge, messo a punto dai ministri degli interni e della giustizia, che trasformava definitivamente in legge i decreti del ’23 e del ’24 e prevedeva nuove disposizioni sulla stampa. Il disegno di legge esaminato e modificato dalla commissione parlamentare presieduta da Andrea Torre, relatore Filippo Ungaro, che aveva recepito gran parte degli emendamenti Amicucci, fu portato all’approvazione di un’aula, priva, ad eccezione dei parlamentari comunisti, di opposizione……Avuta la maggioranza necessaria per la seduta notturna (247 voti a favore e 44 contrari) la Camera passò alla discussione nel merito dei provvedimenti, dopo che il relatore Ungaro aveva concluso il suo intervento sostenendo che “il disegno di legge non nega alcuna libertà, ma riafferma una responsabilità che deve essere profondamente sentita ed eleva la dignità del giornalismo italiano”. Messi in votazione, praticamentesenza dibattito, i provvedimenti furono, così, approvati dalla Camera, a scrutinio segreto, quasi all’unanimità. Su 266 votanti la legge sulla stampa ebbe 261 voti favorevoli, la conversione in legge dei decreti 263.....Approvati dalla Camera, i disegni di legge furono trasferiti al Senato, dove, dopo l’esame della competente commissione arrivarono nel mese di dicembre in aula, relatore Vittorio Rolandi-Ricci. In Senato la discussione, seguita con attenzione da Mussolini, presente ai lavori di tutte le sessioni, fu decisamente più ampia di quella, praticamente inesistente per l’assenza delle opposizioni aventiniane, che si era avuta alla Camera nella notte del 20 giugno…… Subito dopo, i tre disegni di legge furono messi in votazione e definitivamente approvati con 150 voti a favore e 46 contrari. La legge sulla stampa, datata 31 dicembre 1925, n. 2307, fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 5 gennaio.
Con la sua entrata in vigore e con i conseguenti provvedimenti successivi si poneva fine, come dirà nel decennale della marcia su Roma Ermanno Amicucci, al “regime di assoluta irresponsabilità” in cui era vissuta la stampa italiana.

(da Giancarlo Tartaglia, Un secolo di giornalismo italiano. Storia della Federazione nazionale della stampa italiana 1887-1943, Mondadori Università)

Fonte: FNSI
http://www.fnsi.it/Esterne/Pag_vedinews.asp?AKey=11669

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