Potete fare voi stessi un confronto tra le due proposte.
Ecco la mozione dei consiglieri di minoranza Canzian, Corradetti, Bellini, Pignoloni, Parlamenti, D’Isidoro, Pietracci e Regnicoli, datata 11 novembre 2009:
Premesso:
- che l’acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita.
- che la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile ed all’acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell’uomo, un diritto universale, indivisibile che si può annoverare fra quelli di riferimento previsti dall’art. 2 della Costituzione;
- che a partire dalla promulgazione della Carta Europea dell’Acqua (Strasburgo 1968) la concezione dell’acqua come “bene comune” per eccellenza si è affermata a livello mondiale;
- che la risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2006 dichiara “l’acqua come un bene comune dell’umanità” e chiede che siano esplicati tutti gli sforzi necessari a garantire l’accesso all’acqua alle popolazioni più povere ed insiste affinché “la gestione delle risorse idriche si basi su un’impostazione partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti e i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico”;
- che la risoluzione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2004 già affermava, al paragrafo 5, “essendo l’acqua un bene comune dell’umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno”;
- che il 4 novembre scorso il Senato ha approvato l’art. 15 del DL n. 135/09 che recita “adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica” e tra questi, uno in particolare, l’Acqua, con il decreto cambia il suo status: non più bene, ma merce;
- che il provvedimento approvato dal Senato prevede la cessazione degli affidamenti “in-house” a società totalmente pubbliche controllate dai Comuni alla data del 31 dicembre 2011;
- che, pertanto, per effetto di tale legge, nel giro di un anno o al massimo entro il 2012, l’affidamento dei servizi pubblici locali (gas, trasporto, ecc., …e l’acqua!!!) passerà in mano a “imprenditori o società in qualunque forma costituite” aprendo la strada, di fatto, ad un monopolio privato nelle mani di tre o quattro multinazionali;
Considerato:
- che già molti esponenti istituzionali, molti sindaci, molte associazioni di diverso orientamento politico sono impegnati ormai da anni per sostenere il concetto “che l’acqua è un diritto e non una merce, un bene comune e pubblico”;
- che in alcune Regioni sono state presentate proposte di legge per introdurre, all’interno dei rispettivi ordinamenti, la definizione del servizio idrico integrato come servizio pubblico essenziale, di interesse generale, privo di rilevanza economica;
- che sostanzialmente si condividono gli obiettivi del movimento mondiale per il diritto all’acqua che coinvolge un sempre maggior numero di Enti Locali in tutto il nostro Paese;
Preso atto:
- della necessità di individuare e fare propri alcuni principi basilari in tema di concezione dell’acqua come “bene comune”;
- che nel nostro Paese non esiste una legge che stabilisca quali siano i beni a rilevanza economica;
Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale
- ad introdurre nello Statuto Comunale la dicitura: “l’acqua è un bene comune dell’umanità e, pertanto, non rientra tra i beni di rilevanza economica”;
- a sollecitare la Regione Marche a presentare una legge regionale che riconosca il Servizio Idrico come un servizio pubblico essenziale, di interesse generale, privo di rilevanza economica e, come tale, non soggetto alla disciplina della concorrenza.
Ed ecco invece la delibera proposta dal Comitato Acqua picena pubblica, inserita all'interno del sito
www.acquapicenapubblica.tk il 22 ottobre 2009:
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dei cittadini titolari dei diritti di partecipazione ai sensi dell'articolo 56 e 110 dello Statuto della Città e dell'articolo 10 del Testo Unico delle norme regolamentari sullapartecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico)
PREMESSO CHE:
a) L’acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende il futuro degli esseri viventi.
b) L’acqua costituisce, pertanto, un bene comune dell’umanità, il bene comune universale, un bene comune pubblico , quindi indisponibile, che appartiene a tutti.
c) Il diritto all’acqua è un diritto inalienabile: l’acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti, l’accesso all’acqua deve essere garantito a tutti come un servizio pubblico.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali; Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono: …………….
Con voti…………….
DELIBERA
1) di modificare lo Statuto della Città nel seguente modo:
- all'articolo 3 - Finalità del Comune, dopo le parole "alla tutela della salute, aggiungere le parole "all'acqua";
- all'articolo 3 - Finalità del Comune, aggiungere alla fine il seguente punto: "assicurare il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.";
- dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo 18 bis: "Articolo 18 bis - Servizio idrico
1. Viene riconosciuto che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del d.lgas n. 267/2000.
2. In osservanza della legge, la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica e inalienabile; la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.
3. Il Comune assicura ai propri cittadini la disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona."
2) di impegnare il Sindaco e la Giunta a proporre al Consiglio Comunale le modifiche ai regolamenti che risultassero in contrasto con la presente modificazione statutaria.