Piano Casa, convegno ad Ascoli

Piano Casa, convegno ad Ascoli

Dal 1 dicembre 2009 sarà possibile presentare le domande

artigiane, degli Ordini e Collegi professionali e addetti ai lavori hanno affollato ieri la sala Docens per il convegno sulla Legge Regionale 22/2009, il cosiddetto Piano Casa, promosso dal Comune di Ascoli Piceno e dall’Anci Marche.
“Il Piano Casa varato dalla Regione Marche – ha esordito il sindaco Guido Castelli, che ha così inaugurato il suo ruolo di membro del direttivo nazionale dell’Anci - prevede la possibilità di effettuare interventi edilizi per l’ampliamento degli edifici esistenti in deroga alle indicazioni degli strumenti urbanistici, con il fine di migliorare il comportamento degli stessi dal punto  di vista  antisismico nonché aumentarne il rendimento  energetico”.
“Si è trattato di un convegno decisamente importante – ha commentato l’assessore all’Urbanistica, Luigi Lattanzi – in quanto necessario per l’applicazione condivisa della legge al fine di contribuire al rilancio dell’edilizia, delle attività imprenditoriali connesse e conseguentemente dell’economia locale.
Ora con il Piano Casa ora disponiamo di un importante strumento per stimolare l’economia, il mercato e le stesse imprese in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando. La legge, infatti, metterà in moto una serie di piccoli interventi. Dovrà ora essere il Consiglio Comunale attraverso la deliberazione di recepimento della L.R. n.22 a stabilire le modalità tecniche operative all’interno del territorio del Comune di Ascoli”.
Dopo i saluti del  sindaco Guido Castelli, del presidente della Provincia, Piero Celani, del presidente  dell’Anci Marche, Mario Andrenacci e dell’assessore Luigi Lattanzi, con il coordinamento di Cristoforo Everad Weldon, si è passato all’illustrazione del testo di legge a cura del prof. Fabrizio Lorenzotti e degli arch. Rodolfo Novelli e Ugo Galanti. Le conclusioni sono state dell’assesssore all’Urbanistica, Luigi Lattanzi.
Dal 1 dicembre 2009 sarà possibile presentare le domande e le DIA per tutti i 18 mesi successivi e dunque fino al 31 maggio 2011.
I controlli e gli accertamenti dei valori conseguiti a livello energetico ed il rispetto delle autorizzazioni saranno effettuati dai Comuni in collaborazione con la Regione. Saranno controlli a campione e potranno avvenire entro 5 anni dalla data di fine lavori.
Ampliamenti
Si possono ampliare del 20% gli edifici residenziali sino ad un limite massimo di 200 mc ( 65 mq circa).
Per gli edifici residenziali inferiori a 80 mq l’ampliamento è consentito sino al raggiungimento di mq 95 di superficie nette (esclusi i muri perimetrali ed interni). Per gli edifici non residenziali ubicati in zone a destinazione industriale, artigianale,direzionale,commerciale e agricola è previsto l'ampliamento del 20% se motivato da esigenze produttive e comunque non superiore ai 400 mq.
Per gli edifici in zona agricola costruiti prima del 1950 l'ampliamento non può alterare il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche. Sono possibili accorpamenti degli annessi agricoli fino a 70 mq.
Demolizione e ricostruzione
E' possibile demolire, anche integralmente e ricostruire edifici a destinazione residenziale, con incremento del 35% del volume demolito. Non è ammesso, in ogni caso, il cambio di destinazione.
Per gli edifici non residenziali il cambio di destinazione è invece possibile , nell'ambito delle destinazioni previste dai PRG, se gli edifici sono inseriti nelle zone B o C del D.M. 1444/68 e non sono più utilizzati per attività produttive al 31/12/06.
Per le strutture ricettive alberghiere il 35% di aumento è possibile se c’è ristrutturazione urbanistica ed edilizia degli immobili.
Dove non si applica il Piano Casa
1)- Negli immobili ultimati dopo il 31/12/08
2)- Negli immobili localizzati in aree con caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche o ambientali deliberate dai comuni entro il 1 dicembre p.v.
3)- Negli edifici con più proprietari ove non ci sia accordo condominiale
4)- Nei centri storici e/o in zone ad essi assimilate (Zone A)
5)- Nelle aree a tutela integrale del PPAR
6)- In alcune fattispecie di aree definite a rischio dal Piano Assetto Idrogeologico e riconosciute come zone esondabili o in frana
7)- Nei parchi nazionali e Regionali
8)- Su edifici che sorgono in aree demaniali o vincolate ad uso pubblico
9)- Nelle aree dichiarate inedificabili con sentenza o atto pubblico
10)- Su edifici agricoli sottoposti a restauro o risanamento conservativo.
11)- Su immobili anche parzialmente abusivi se non condonati.