Il caso di una ditta italiana in contrasto con la Commissione europea
una ditta italiana e la Commissione Europea relativa al pagamento di una consistente somma di denaro. Qualche anno fa, una società italiana aveva firmato un contratto con la Commissione Europea nell’ambito del Fondo Europeo di sviluppo per un progetto umanitario voluto dall’Unione Europea. Il costo dell’operazione era di 1,5 milioni di euro.
Al termine del contratto la Commissione si era rifiutata di pagare alla ditta italiana 160.000 euro adducendo motivi di disaccordo sulla gestione del progetto.
Il titolare della ditta ha denunciato questo comportamento al mediatore europeo il quale, dopo aver attentamente esaminato i documenti presentati da ambedue le parti,ha proposto una soluzione amichevole alla Commissione suggerendo di riconsiderare il suo rifiuto al pagamento. La Commissione Europea ha quindi ammesso il proprio errore, ed ha accettato la proposta di una soluzione amichevole della controversia accordando anche, al titolare della ditta italiana, un risarcimento addizionale.
E’ da ricordare che la figura del Mediatore europeo è stata istituita dal trattato di Maastricht e la sua missione è quella di salvaguardare i diritti dei cittadini europei contenuti nella “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”. Il mediatore conduce indagini su casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni ed organi comunitari ed è quindi una risorsa preziosa per i cittadini, per le associazioni,per le aziende che entrano in contatto con organismi comunitari. Rappresenta quindi un modo veloce, flessibile e gratuito per risolvere problemi con l’amministrazione europea.
Altra notizia positiva ci giunge dalla Corte di Giustizia europea e riguarda la maggior tutela per i passeggeri aerei, come stabilito dal regolamento che istituisce regole comuni di compensazione ed assistenza in caso di negato imbarco,cancellazione del volo o ritardo prolungato. Un passeggero aveva prenotato con Alitalia un volo Vienna-Brindisi, con scalo a Roma. Il volo in partenza da Vienna fu però cancellato da Alitalia per un guasto al motore, il che comportò per il medesimo, la perdita della coincidenza a Roma e quindi l’arrivo a Brindisi. Alla richiesta di risarcimento fatta, la nostra compagnia aerea si era rifiutata di corrispondere una compensazione pecuniaria adducendo circostanze “eccezionali che esulano dalla compensazione pecuniaria.”
Il passeggero si è quindi rivolto alla Corte europea la quale ha sentenziato che: ”i vettori aerei devono regolarmente far fronte a svariati problemi tecnici connessi al funzionamento dei loro aerei; risolvere un problema tecnico deve essere considerato come inerente al normale esercizio dell’attività del vettore, pertanto problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione di aeromobili non possono costituire circostanze eccezionali”. L’Alitalia ha dovuto, di conseguenza, rimborsare il passeggero per il ritardo subito. I “frequent flier” sono avvertiti.