Il sindaco Celani ritenuto di procedere alla suddetta programmazione individuando, per l’anno 2009 le giornate di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio in deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) coincidenza con particolari ricorrenze che determinano una forte propensione all’acquisto da parte dei consumatori;
b) individuazione delle giornate in cui si registra un potenziale maggiore afflusso turistico dovuto allo svolgimento di eventi o manifestazioni programmate per il 2009 nel territorio comunale.
Ritenuto di individuare per il 2009 n. 28 giornate di deroga, ai sensi dell’art. 15, comma 1, L.R.26/99 e successive modificazioni ed integrazioni prevedendo, in aggiunta, ulteriori 5 giornate delle sette concedibili ai sensi dell’art. 15, comma 3, lett. f), L.R. 26/99 così come modificata dalla L.R. 19/2002 e successiva L.R. 9/05, in considerazione del fatto che il Comune di Ascoli Piceno confina con la Regione Abruzzo in cui vige una normativa regionale che consente ampi margini di possibilità per le aperture domenicali e festive creando un forte polo di attrazione, per i consumatori, verso le strutture commerciali situate nei territori limitrofi in ogni periodo dell’anno.
Considerato opportuno individuare altresì ulteriori giornate di deroga ai sensi dell’art. 15, comma 3, lett. a) per gli esercizi commerciali siti nel centro storico nelle domeniche in cui si svolge il mercatino dell’Antiquariato, nonché altre iniziative o eventi programmati nell’anno 2009.
Ritenuto altresì di consentire agli esercizi commerciali al dettaglio siti in tutto il territorio comunale il superamento della soglia massima delle tredici ore di apertura giornaliera, in deroga al limite previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 114/98 e successive modificazioni ed integrazioni, nel periodo di maggiore afflusso turistico, individuato nell’arco temporale che va dal 1° giugno al 27 settembre 2009, in base a quanto previsto dall’art. 15, comma 2 della L.R. 26/99 così come modificata dalla L.R. 19/2002 e successiva L.R. 9/05.
Visto l’esito del tavolo di concertazione attivato con i Sindaci dei Comuni del medesimo bacino commerciale nell’incontro del 18 novembre 2008, come da relativa nota di convocazione prot. 62287 del 3 novembre 2008.
Sentite le associazioni di categoria dei commercianti, dei lavoratori e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, nella riunione del 18 novembre 2008, come da nota di convocazione del 3 novembre 2008 e relativo verbale conservato in atti
DISPONE
1) di stabilire la deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio ubicati in tutto il territorio comunale nelle seguenti giornate dell’anno 2009:
04 - 06 – 11 – 18 - 25 gennaio
01 – 08 – 15 - 22 febbraio
01 – 08 – 15 - 22 – 29 marzo
05 - 26 aprile
03 maggio
07 giugno
27 settembre
04 – 11 – 18 - 25 ottobre
01 – 08 – 15 – 22 - 29 novembre
06 – 08 –13– 20 - 27 dicembre
2) di stabilire altresì la deroga ai sensi dell’art. 15, comma 3, lett. a) L.R. 26/99 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli esercizi commerciali del centro storico così come delimitato dalla zona A del Piano Regolatore Generale, nelle seguenti ulteriori giornate festive dell’anno 2009:
19 aprile
10 - 17 maggio
21 giugno
5 – 19 – 26 luglio
02 - 23 agosto
13 - 20 settembre
3) di consentire agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio siti in tutto il territorio comunale di superare il limite di apertura delle tredici ore previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 114/98 e successive modificazioni ed integrazioni, nel periodo dal 1° giugno 2009 al 27 settembre 2009.
4) la deroga prevista al punto n. 3) del presente provvedimento ha validità con riferimento a tutti i giorni della settimana comprese le domeniche in cui è prevista la deroga all’obbligo di chiusura festiva ricadenti nel periodo dal 1° giugno al 27 settembre;
5) E’ vietata l’apertura per gli esercizi di vendita al dettaglio nelle giornate di: Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio e Natale;
6) Relativamente all’orario di apertura degli esercizi commerciali si rinvia alle disposizioni previste dagli artt. 11e 13 D. L.gvo 114/98 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto al punto 3) del presente provvedimento.