Regione, approvato il Calendario venatorio 2008-2009

Regione, approvato il Calendario venatorio 2008-2009

Petrini: "Le disposizioni ricalcano sostanzialmente quelle dello scorso anno"

“Le disposizioni ricalcano sostanzialmente quelle dello scorso anno - sottolinea l’assessore alla Caccia, Paolo Petrini – Le innovazioni principali riguardano l’apertura anticipata della caccia al cinghiale che decorre dal 1° ottobre. In questo modo le Marche si allineano a quanto già disposto nelle vicine regioni. La scelta, seppur non risolutiva del problema dei gravi danni crescenti lamentati dal settore agricolo, costituisce comunque un preciso segnale di contenimento della invasività della specie, in un periodo stagionale caratterizzato dalla presenza dei raccolti. La Giunta regionale intende procedere, con ogni mezzo  consentito al contenimento della fenomeno, compreso il controllo della fauna in soprannumero, ricercando la collaborazione delle Province”. Altro aspetto innovativo del calendario venatorio riguarda il recepimento delle misure, ove più ristrettive, introdotte dal recente decreto del ministero dell’Ambiente per la caccia all’interno dei Sic (Siti d’interesse comunitario) e delle Zps (Zone di protezione speciale). In questo caso – evidenzia l’assessore “si è trattato di un adeguamento dovuto a una fonte normativa superiore”. Petrini anticipa anche che “sono in corso di predisposizione, per essere portati all’esame della Giunta, i provvedimenti che consentono il prelievo in deroga alle specie, non cacciabili, storno e fringuello, sulla base dei limiti e dei presupposti stabiliti dalla normativa europea e recepiti, dalla Regione Marche, l’anno scorso, con la legge regionale 8/1997. Petrini evidenzia, infine, che “in sede di assestamento di bilancio, ho avanzato una proposta di parziale modifica alla vigente legislazione venatoria per consentire il prelievo, in regime di pre-apertura, alle specie merlo e colombaccio, similmente a quanto già avviene in altre Regioni. Nelle more di una più generale rivisitazione della normativa venatoria regionale, tuttora all’esame del Consiglio regionale, la proposta, ove accolta, consentirebbe di allargare le opportunità di caccia in un periodo ancora biologicamente delicato, attuando una diversificazione del prelievo e alleggerendo la pressione venatoria su quelle poche specie che la legge attuale permette”.

 

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL CALENDARIO VENATORIO

La stagione venatoria ha inizio il 3 settembre 2008 e termina il 31 gennaio 2009. Dal 3 settembre al 17 dicembre sarà possibile cacciare la tortora; dal 3 settembre al 15 gennaio: ghiandaia, gazza, cornacchia grigia; dal 21 settembre al 7 dicembre: lepre comune, coniglio selvatico, pernice rossa, starna, fagiano; dal 21 settembre al 31 dicembre: quaglia, merlo, allodola; dal 21 settembre al 31 gennaio: volpe, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, moretta, colombaccio, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, combattente, codone, marzaiola, mestolone; dall’ 1° ottobre al 31 dicembre: cinghiale; dall’ 1° ottobre al 23 novembre: coturnice, dall’ 1° ottobre al 25 gennaio: beccaccia.

Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili nei giorni seguenti: settembre: mercoledì 3 – sabato 6 – domenica 7 –  domenica 21 –  mercoledì 24 – sabato 27 – domenica 28. Dall’1 ottobre al 31 gennaio: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì, fermo restando il prelievo delle specie lepre, fagiano, starna e coturnice nelle sole giornate di mercoledì,  sabato e domenica. Dall’ 1 ottobre al 30 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì. Nei giorni 3 – 6 - 7 settembre, l’esercizio dell’attività venatoria è consentito nella sola forma di appostamento, con l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia;   

La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna ed alla coturnice, su proposta delle Province interessate, sentiti i Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia.

Regolamento di caccia
L’esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:

settembre:
 dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30
 
 
 dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15 (vige l’ora legale)
 
ottobre:
 dal 01 al 15 - ore 6.00 / 19.00
 
 
 dal 16 al 31 - ore 6.15 / 18.30 (vige l’ora legale)
 
novembre:
 dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15
 
 
 dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00
 
dicembre:
 dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40
 
 
 dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45
 
gennaio:
 dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15
 
 
 dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45
 

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

1) lepre e coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8; tale limite non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie;

2) fagiano e starna - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice;

3) cinghiale - n. 1 capo;

le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e una sola coturnice;

b) selvaggina migratoria

1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;

2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;

3) trampolieri e palmipedi - n. 3 capi complessivi;

4) colombacci - n. 6 capi;

5) beccacce - n. 3 capi.

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 15 capi.