LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL CALENDARIO VENATORIO
La stagione venatoria ha inizio il 3 settembre 2008 e termina il 31 gennaio 2009. Dal 3 settembre al 17 dicembre sarà possibile cacciare la tortora; dal 3 settembre al 15 gennaio: ghiandaia, gazza, cornacchia grigia; dal 21 settembre al 7 dicembre: lepre comune, coniglio selvatico, pernice rossa, starna, fagiano; dal 21 settembre al 31 dicembre: quaglia, merlo, allodola; dal 21 settembre al 31 gennaio: volpe, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, moretta, colombaccio, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, combattente, codone, marzaiola, mestolone; dall’ 1° ottobre al 31 dicembre: cinghiale; dall’ 1° ottobre al 23 novembre: coturnice, dall’ 1° ottobre al 25 gennaio: beccaccia.
Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili nei giorni seguenti: settembre: mercoledì 3 – sabato 6 – domenica 7 – domenica 21 – mercoledì 24 – sabato 27 – domenica 28. Dall’1 ottobre al 31 gennaio: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì, fermo restando il prelievo delle specie lepre, fagiano, starna e coturnice nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica. Dall’ 1 ottobre al 30 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì. Nei giorni 3 – 6 - 7 settembre, l’esercizio dell’attività venatoria è consentito nella sola forma di appostamento, con l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia;
La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna ed alla coturnice, su proposta delle Province interessate, sentiti i Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia.
Regolamento di caccia
L’esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:
settembre:
dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30
dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15 (vige l’ora legale)
ottobre:
dal 01 al 15 - ore 6.00 / 19.00
dal 16 al 31 - ore 6.15 / 18.30 (vige l’ora legale)
novembre:
dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15
dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00
dicembre:
dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40
dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45
gennaio:
dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15
dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45
Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale:
1) lepre e coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8; tale limite non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
2) fagiano e starna - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice;
3) cinghiale - n. 1 capo;
le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e una sola coturnice;
b) selvaggina migratoria
1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;
3) trampolieri e palmipedi - n. 3 capi complessivi;
4) colombacci - n. 6 capi;
5) beccacce - n. 3 capi.
Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 15 capi.