Lecito pubblicare le dichiarazioni dei redditi online

Lecito pubblicare le dichiarazioni dei redditi online

Per il procuratore Franco Ponticelli non si ravvisano ipotesi di reato

«Non si ravvisa alcun reato penale – dice il procuratore Franco Ponticelli – nella pubblicazione dei redditi dei cittadini. E' lo stesso DPR numero 600 del 1973 che dice che gli elenchi in possesso della Agenzia delle Entrate sono consultabili da chiunque. Quanto alle ipotesi di reato alle quali si richiama nell'esposto il Codacons, queste sono relative all'articolo 167 del Testo Unico del 2003, meglio nota come legge sulla privacy.
Si tratta di disposizioni a titolo di dolo specifico, per comportamenti messi in atto per procurarsi un profitto o creare danno a qualcuno. Ci deve essere tra l'altro il nocumento alla persona offesa». Il procuratore Ponticelli si riferisce all'articolo 69 del DPR numero 600 del 1973 dal titolo “Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti”.
Vince insomma la trasparenza. E la decisione della procura ascolana mette in discussione quanto stabilito dal Garante della privacy sulla pubblicazione online delle dichiarazioni dei redditi che la riterrebbe illegittima. A convalidare quanto deciso dalla Procura anche una sentenza della Corte di Cassazione (terza sezione penale), che nel 2004 aveva accolto il ricorso di un imputato condannato dalla Corte d'appello.
Era stato condannato perché aveva inviato materiale di propaganda elettorale ad una lista di iscritti di un'associazione della quale faceva parte. Un caso quindi nel quale addirittura poteva ravvisarsi il tentativo di procurarsi un vantaggio diretto, fatto che non esiste nella vicenda della pubblicazione online da parte dell'Agenzia delle Entrate, eppure la Suprema Corte ha assolto definitivamente l'imputato.