Possono presentare domanda solo i cittadini residenti, secondo quattro tipologie di intervento
Possono presentare domanda solo i cittadini residenti, secondo quattro tipologie di intervento: a) superamento di situazioni di disagio socio-economico riferite a nuclei familiari ove vi siano figli minori ed un solo genitore; b) assistenza integrativa nell’ambito familiare a propri componenti non autosufficienti, con problemi di salute mentale o affetti da malattie oncologiche che non usufruiscono di indennità di accompagnamento; c) maternità per donne di nazionalità extracomunitaria che non lavorano, in possesso di permesso di soggiorno, che abbiano avuto figli nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre; d) superamento di situazioni di disagio socio- economico.
L’ordine delle tipologie ha anche valore di criterio di priorità nell’erogazione dei contributi.
Tra i requisiti richiesti: l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare, riferito ai redditi 2006, non deve superare € 7.756,18 per l’accesso al contributo di cui al punto a); € 10.129,18 per il punto b); € 15.049,79 per il punto c); € 7.756,18 per il punto d.
Inoltre, non si deve aver usufruito di altri contributi, provvidenze e/o prestazioni socio-assistenziali erogate dalla Pubblica Amministrazione nel 2007 (fatti salvi gli interventi tesi a garantire il diritto allo studio).
Per l’intervento previsto al punto a) devono possedersi i seguenti ulteriori requisiti: presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore (stato di vedovo/a, separato/a, divorziata/o, donna non coniugata con figli). Per l’intervento previsto al punto b) devono possedersi i seguenti ulteriori requisiti: presenza nel nucleo familiare di appartenenza di persona non autosufficiente in possesso di attestato di invalidità civile riconosciuta a seguito di accertamento della Commissione Medica dell’ASUR di appartenenza; (in alternativa) presenza nel nucleo familiare di appartenenza di persona con ridotta autonomia e/o non autosufficiente per malattia oncologica attestata da certificazione/relazione rilasciata da apposito specialista; (in alternativa) presenza nel nucleo familiare di appartenenza di persona con ridotta autonomia e/o non autosufficiente per patologia mentale attestata da certificazione/relazione rilasciata da apposito specialista; il familiare convivente di cui sopra non è titolare dell’indennità di accompagnamento.
Per l’intervento previsto al punto 3) devono possedersi i seguenti ulteriori requisiti: possedere un permesso di soggiorno valido ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286. Ciascun richiedente può presentare per lo stesso anno domanda per uno solo degli interventi previsti. I componenti del medesimo nucleo familiare non possono presentare domanda per interventi diversificati, riferiti cioè a differenti provvidenze. L’Ufficio competente procederà ad escludere dalla contribuzione situazioni reddituali non documentate ovvero che risultassero fondate su dichiarazioni I.S.E.E. non veritiere. La domanda va redatta su apposito modello in distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (viale De Gasperi 124) ed il settore Servizi alla Persona (viale De Gasperi 120) ovvero disponibile sul sito internet comunale all’indirizzo www.comunesbt.it
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, corredata da dichiarazione sostitutiva unica e relativa attestazione I.S.E.E. e da fotocopia del documento di identità, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi 124, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio. Per ulteriori informazioni su criteri e modalità, gli interessati possono rivolgersi al settore Servizi alla Persona, tel. 0735.794554-794271, o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 0735.794405-794433-794555.