Maurizio Frascarelli, Presidente della Fondazione Carisap, risponde su presunte incompatibilità o ineleggibilità per l'Organo d'indirizzo e il Cda

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Maurizio Frascarelli, Presidente della Fondazione Carisap, risponde su presunte incompatibilità o ineleggibilità per l'Organo d'indirizzo e il Cda

Nel corso della presentazione del nuovo Cda della Fondazione Carisap guidato dal Presidente Maurizio Frascarelli, abbiamo posto alcune domande su eventuali incompatibilità o ineleggibilità.

Picusonline - Circa l'elezione dell'attuale Cda, ci avete inviato un comunicato nel quale si dice che la procedura ha valutato i requisiti ed è tutto a posto, ma perché non è stato fatta dal Collegio dei revisori che il Ministero indica come competente a svolgere questa funzione?


Presidente Maurizio Frascarelli: Non è il Collegio dei revisori competenza a svolgere questa funzione


Picusonline: Nella lettera il Ministero dà questa indicazione


Presidente Maurizio Frascarelli: No, il compito del Collegio dei revisori è il controllo e il rispetto della legge e dello statuto, se lei legge lo statuto, la verifica dei requisiti di incompatibilità compete agli organo d'appartenenza, quindi la verifica dei requisti del Presidente e dei consiglieri d'amministrazione la fa il Consiglio d'amministrazione e la verifica dei requisti di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti dell'Organo d'indirizzo la fa l'Organo d'indirizzo.


Picusonline: Quella lettera del Ministero quindi non ha significato per voi...


Presidente Maurizio Frascarelli: No, la lettera ha significato, ma lei ha interpretato male. Il Ministero non dice che la verifica la deve fare il Collegio, il Collegio deve verificare che siano rispettate le norme, quindi nel momento in cui l'organo di appartenenza fa la verifica dei requisiti, se il Collegio ravvisa delle irregolarità, delle illegittimità deve intervenire, ma è competenza degli organi d'appartenenza non è competenza dei revisori, non è mai stata fatta dai revisori.


Picusonline: Lei fa parte dell'Organo d'indirizzo ma a quel tempo era anche rappresentante dell'Oiv della Camera di Commercio e quindi veniva retribuito per questo compito, poteva sedere nell'Organo d'indirizzo o è una presunta incompatibilità?


Presidente Maurizio Frascarelli: E' una presunta incompatibilità questa questione è stata chiarita. Premesso che io quando mi sono candidato alla presidenza nel 2022 ero decaduto, quindi non facevo parte dell'Organo di valutazione della Camera di Commercio, e quando mi sono candidato adesso nel 2023 mi ero già dimesso ad Aprile 2023 proprio per evitare questioni eccetera. Io le dico quello che ho detto in Organo d'indirizzo: ho sempre ritenuto questo mio incarico come una causa non ostativa alla mia nomina perché è un incarico come poi è stato chiarito da un autorevole parere non costituente né causa d'incompatibilità né causa di ineleggibilità e comunque ho fatto presente che qualora questo incarico fosse risultato ineleggibile o incompatibile avrei immediatamente rassegnato le mie dimissioni. La verifica effettuata ha accertato che questa evenienza non si è verificata per cui la mia legittimità è stata dichiarata dal Consiglio d'amministrazione, senza che sia stata mossa alcuna eccezione né dal Collegio dei revisori né dall'Organo d'indirizzo.


Ora ci chiediamo. Come può affermare il Presidente Frascarelli di essere decaduto dall'OIV se ci sono ben due delibere, una per il triennio 2019-2022, l'altra per il triennio 2022-2025?


Le potete leggere in sintesi qui di seguito:


Ma nella DELIBERAZIONE DI GIUNTA DEL 28/01/2019

Oggetto: ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI

VALUTAZIONE


LA GIUNTA CAMERALE

Visti gli art. 14 e 14-bis del D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.;

Visto il DPR n. 105/2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della

performance delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.P.C.M. 02/12/2016;

Visto l’avviso pubblico per l’individuazione dei componenti dell’O.I.V. della costituenda Camera di

Commercio delle Marche, indetto con determinazione del Commissario ad acta n.9 del 31/07/2018;

Vista la documentazione acquisita dal Commissaro ad acta;

Sentita l’istruttoria del Segretario Generale f.f.;

Sentito l’intervento del Presidente;


DELIBERA

1. di istituire l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Camera di

Commercio delle Marche in forma collegiale composto da tre componenti;


2. di nominare l’Organismo per la durata di tre anni nella seguente composizione:

Componenti effettivi:

1. Graziano Cucchi;

2. Maurizio Frascarelli;

3. Stefano Quarchioni.

Componenti supplenti:

1. Patrizia Ruffini

3. di rinviare alla prossima riunione di Giunta l’individuazione del componente cui affidare

l’incarico di Presidente dell’Organismo e la determinazione del compenso spettante ai

componenti;

4. di pubblicare la presente delibera all’albo camerale.

Ufficio Proponente: Segreteria Generale

Visto per la regolarità amministrativa:

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Fabrizio Schiavoni

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Fabrizio Schiavoni

Il Presidente

Geom. Gino Sabatini



E nella DELIBERAZIONE DI GIUNTA - Riunione del 15/06/2022 - N° atto 2022000069 - del 28/06/2022 13:36:35


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

Oggetto: O.I.V. 2022-2025: valutazione esito candidature e nomina.


Ravvisa l’opportunità, per i motivi espressi in premessa, di rinnovare la nomina dell’OIV uscente;

A voti unanimi, previo appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di prendere atto dell’avviso di selezione pubblicato ai sensi di legge, con il quale si è dato

avvio alla procedura di selezione pubblica comparativa per il rinnovo dell’incarico

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), in forma collegiale,

per il triennio 2022-2025 e delle relative candidature pervenute da parte dei professionisti

iscritti all’elenco di cui all’art. 14-bis, comma 1 del d.lgs. 150/2009 ss.mm.ii. gestito dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

2. di nominare l’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio delle

Marche per il triennio 2022 - 2025, con decorrenza 1/07/2022 e scadenza 30/06/2025, in

forma collegiale, rinnovando l’incarico per un ulteriore triennio, ai sensi dell’art. 14 bis

comma 3 del d.lgs. 150/2009 ss.mm.ii., ai seguenti componenti :

- Prof. Graziano Cucchi,

- Dott. Maurizio Frascarelli

- Dott. Stefano Quarchioni

3. di indicare quale Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione per il periodo in

oggetto il Dott. Stefano Quarchioni;

4. di dare atto, conformemente a quanto già stabilito con propria delibera n.6 del 31/01/2022

che il corrispettivo lordo annuo omnicomprensivo per l’esecuzione del suddetto incarico è

fissato in: € 8.500,00 per il Presidente ed € 6.500,00 per i componenti;

5. di dare mandato al Segretario Generale di provvedere agli adempimenti connessi alla

nomina, compresa la comunicazione dell’esito della procedura di selezione al Dipartimento

della Funzione Pubblica, Ufficio per la Valutazione della Performance.


IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

Dott. Fabrizio Schiavoni Gino Sabatini


Atto sottoscritto con firma digitale Atto sottoscritto con firma digitale

(artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.) (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005

e s.m.i.)


GEDOC: GDOC1_F_1132501

Descrizione fascicolo: Nomina O.I.V. Triennio 2022 - 2025

Area 1 - Segreteria Generale -

Dirigente Dott. Fabrizio Schiavoni

Responsabile del procedimento / PO: Sonia Cimonetti - Struttura di Supporto O.I.V.


I fatti curiosi


L'Organo d'indirizzo che chiede la revoca del Cda guidato dal presidente Mario Tassi e del quale faceva parte l'attuale presidente del Cda Maurizio Frascarelli,

l'11 settembre 2023 tra i vari punti delibera al punto 6:


  1. affidare, infine, al Collegio dei Revisori dei conti il compito di accertare che, in occasione del rinnovo della carica del precedente Presidente, la procedura di verifica dei requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento Nomine e designazioni, e in particolare il rispetto del termine di trenta giorni previsto dal comma 4, sia stata correttamente eseguita, con specifico riferimento alla insussistenza delle cause di ineleggibilità /incompatibilità  statutarie all'assunzione della carica.


Il Direttore Generale del Tesoro Riccardo barbieri Hermitte (Mef) scrive alla Fondazione Carisap una lettera in data 18.10.2023 nella quale dice tra l'altro:

Oggetto: richiesta informazioni.


“...omissis ….Si fa presente che spettano al Collegio dei Revisori oltre al controllo legale dei conti, il controllo di legittimità e la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento.

In particolare, il controllo di legittimità attiene al rispetto formale e sostanziale della normativa applicabile alle Fondazioni che impone la verifica della conformità degli atti e delle deliberazioni degli Organi alla legge; la funzione di raccordo impone al Collegio di rendere edotta l'Autorità di vigilanza, ai sensi dell'art. 10 del d.Jgs. 153/99, qualora ne ricorressero i presupposti per non impedire alla stessa di potere fare tempestivamente autonome e indipendenti valutazioni.

In questo sistema chiaramente delineato dalla legge, si invita il Collegio dei Revisori, posto a vigilanza della legge e dello statuto, a rappresentare un presidio di garanzia sulla corretta governance dell'Ente, a tutela tanto della compagine sociale quanto degli interessi connessi all'attività istituzionale e a svolgere anche la funzione di raccordo con l'Autorità di vigilanza.


Nel regolamento per le designazioni e le nomine c'è:

Art. 4 (Procedura di verifica dei requisiti)


Tra i vari punti vogliamo evidenziare


    6) Per le nomine dei componenti gli Organi il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di incompatibilità o di ineleggibilità devono sussistere dalla data di assunzione della carica.

    Nello Statuto della Fondazione Carisap

L'Art. 12 (Cause generali di incompatibilità)

Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:

f) coloro che ricoprano funzioni di amministrazione, direzione e controllo di enti pubblici locali, di loro consorzi e di loro società controllate, comprese le unioni di comuni e comunità montane, le aziende speciali e le istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché coloro che abbiano cessato le predette funzioni da meno di un anno;


h) coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, direzione, amministrazione e controllo in società e enti controllati – ai sensi dell’art. 2359 del codice civile – da soggetti, esclusa l’Assemblea dei Soci, cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano, con le predette società e enti, rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato ovvero collaborazioni di ogni tipo, anche a tempo determinato;



Invece l'Art. 22 dello Statuto (Procedura di nomina)


tra i vari punti dice:


  1. L’ente, ovvero l’Assemblea dei Soci, chiamato alla designazione deve indicare alla Fondazione una terna di candidati, o un candidato nel caso dell’Assemblea dei Soci in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dall'Organo di indirizzo, secondo le previsioni dell'art. 21. Alla designazione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso da parte dei designati dei requisiti previsti dallo statuto e dall’Organo di indirizzo secondo le previsioni dell’art. 21.

  1. L'Organo di indirizzo, ricevuta la designazione, verifica la regolarità della stessa designazione, l’esistenza dei requisiti richiesti e provvede, in piena autonomia, alla nomina entro trenta giorni dalla ricezione della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell’Organo di indirizzo provvede il Collegio dei revisori dei conti.


Il Presidente Frascarelli parla di pareri autorevoli, ma ci pare che sia lo Statuto che il regolamento per le designazioni e le nomine di dubbi nei rispettivi punti su eventuali o presunte incompatibilità o ineleggibilità ne suscitino.
E c'è un fatto a nostro avviso sostanziale sono stati depositati documenti al momento dell'elezione nell'Organo d'indirizzo dei documenti comprovanti presunte incompatibilità o quegli incarichi sono stati omessi e quindi nelle verifica dei requisti non potevano essere valutati?


Insomma ci piacerebbe capire se in questo intricato percorso giuridico su incompatibilità o ineleggibilità ci siano state omissioni di documentazione.