Ascoli - il sindaco Guido Castelli ha emesso un'ordinanza per la rimozione dei materiali contenenti Amianto nell'ex area Sgl Carbon. Questo il testo:
IL SINDACO
RICHIAMATA la relazione istruttoria prot. 5135 del 26/1/2016 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente, allegata a far parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
PRESO ATTO degli apporti istruttori posti in essere dall’Organo Tecnico nell’esercizio delle funzioni istituzionali di vigilanza sui rischi per l’incolumità pubblica derivanti dai materiali contenenti amianto, e precisamente:
1. nota prot. n. 2997 del 13.01.2016 del direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR Marche Area Vasta 5, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, che con riguardo alla tematica indicata come “rilascio fibre di amianto dai m.c.a. delle coperture dello stabilimento ex SGL Carbon”, ha rappresentato:
a. che “la situazione di pericolo relativo alla liberazione di fibre di amianto dei m.c.a. del sito ex Carbon ha superato anche il tempo massimo previsto dalla Valutazione ARPAM”;
b. che “dal sopralluogo si evince che si sono verificati i prevedibili crolli di strutture in m.c.a. con ulteriore relativa liberazione di fibre di amianto”;
c. di ritenere indispensabile che “si prendano provvedimenti sindacali atti alla salvaguardia della salute dei cittadini, per lo meno i più esposti e sensibili”;
d. l’opportunità di “ordinare l’applicazione di quanto previsto dal D.M. 6.9.94, Capitolo 3°, dal decreto del Dirigente del Servizio Sanità Regione Marche n. 33 del 2003 e dal Piano Nazionale Amianto anno 2013”;
2. processo verbale dei Tecnici della Prevenzione dell’ASUR Marche Area Vasta 5 del 12/1/2016, che in esito al monitoraggio effettuato il 21/12/2015, limitatamente alla perimetrazione esterna lati sud ed est dei manufatti (capannoni n.18, 19, 20, 21, 22, 23, 25) nonché ad ovest del n.11, evidenziava:
a. criticità attinenti la presenza di alcuni frammenti a terra in fibrocemento provenienti presumibilmente dal crollo strutturale di un discendente e di pezzi di coperture, con conseguente rilascio di fibre aerodisperse;
b. la presenza di alcuni frammenti in fibrocemento a terra, che a seguito di campionamento hanno evidenziato la “presenza di amianto nel campione analizzato”;
c. la necessità “di urgente obbligatoria acquisizione di documentazione attinente certificazione di sicurezza statica (scaduta) e certificazione di restituibilità ambientale obbligatoria dopo i precedenti interventi di rimozione amianto, è stata infine comunicata l’inottemperanza all’aggiornamento previsto dalla perizia tecnica Ing. Ciarrocchi datata 2/12/2013“;
d. “la necessità di richiedere nell’immediatezza ai soggetti obbligati, l’avvio alla bonifica mediante rimozione ed a quanto propedeutico a tal fine, come da quanto stabilito dalla normativa specifica amianto di riferimento”;
RITENUTO che l’azione amministrativa posta in essere dall’Autorità Competente in materia di vigilanza sanitaria ha accertato un rischio di dispersione delle fibre di amianto nell’ambiente, eziologicamente ed essenzialmente riconducibile allo stato di conservazione, alla friabilità e all’estensione dei pannelli, per di più collocati in area aperta in adiacenza con aree pubbliche;
ATTESO che i rischi evidenziati negli apporti istruttori posti in essere dall’Organo Tecnico presentano i requisiti di imprevedibilità, eccezionalità nonché di urgenza, intesa come impellente necessità di provvedere al fine di non pregiudicare l’interesse pubblico, che può essere definitivamente danneggiato con il trascorrere del tempo, anche in relazione alla preoccupazione sanitaria contenuta nella nota ASUR prot. n. 2997;
RITENUTO, inoltre, che dalla documentazione fotografica si apprezza uno stato precario delle strutture e delle coperture contenenti amianto con presenza di parti allo stato friabile e con rilascio di fibre di amianto;
CONSIDERATO che, oltre allo scadente stato di conservazione delle lastre, un ulteriore rischio di dispersione di fibre dell'amianto nell'ambiente deriva anche da quelle strutture il cui pessimo stato di conservazione le rende suscettibili di ulteriori crolli e cedimenti;
RITENUTO, inoltre, che un ulteriore profilo di rischio per l'incolumità e la salute pubblica è connesso al dilavamento delle fibre di amianto, derivanti sia dalla cattiva tenuta all'acqua della copertura in eternit che dallo stato di degrado delle lastre, tale da comportare il verificarsi di infiltrazioni di acqua mista a fibre di amianto nelle aree di sedime dei fabbricati interessati dai cedimenti e crolli strutturali delle coperture;
CONSIDERATO, inoltre, che il profilo di rischio deriva anche dalla particolare volatilità delle fibre di amianto, la cui lesività è accentuata dalla loro propensione a propagarsi facilmente nell'ambiente circostante, generando così un problema generale di tutela della collettività;
DATO ATTO che l’attività istruttoria non presenta profili di incongruenza nelle indagini, negli accertamenti tecnici effettuati sui materiali contenenti amianto e nelle successive valutazioni Ordinanza Sindacale N. 23 del 27/01/2016 (Codice fiscale/Partita IVA n°. 00229010442) tecniche che hanno richiesto l'adozione della misura contingibile e urgente, anche in relazione alla conoscenza di contributi istruttori tra i quali il rapporto ARPAM Pesaro prot. n. 1191 del 15.01.2015;
ATTESO, con specifico riguardo al caso in esame, la sussistenza ed attualità in concreto del presupposto del danno grave e imminente per l'incolumità pubblica, anche in ragione del pericolo di un peggioramento delle condizioni sopra descritte;
RITENUTO che la situazione sopra descritta legittima l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui agli artt. 50, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ordinando alla società Restart di provvedere ad un intervento di bonifica secondo le modalità dettate dal D.M. 06.09.1994, previa predisposizione di un adeguato piano di lavoro da sottoporre alle Autorità competenti;
DATO ATTO, altresì, che:
- il sito ex SGL CARBON è interessato da un procedimento di bonifica ai sensi della Parte IV, Titolo V, del D. Lgs. n. 152/2006, avviato nell’anno 2007, in ordine al quale la società Restart, proprietaria del sito, ha trasmesso in data 6/7/2015 il “Progetto Operativo di Bonifica ambientale del sito e di Messa in Sicurezza Permanente dell’area interna al sito denominata Vasca di Prima Pioggia”, di cui è imminente l’approvazione;
- il P.O.B., nell’Appendice A “Progetto esecutivo di decommissioning”, con riferimento agli elementi soprassuolo, nell’ambito della gestione delle priorità di intervento (capitolo 5.1.3 e 5.1.4) contempla la bonifica urgente dei materiali contenenti amianto; l’intervento di rimozione dei M.C.A. è previsto tra le preliminari operazioni del cronoprogramma;
- nell’ambito dei lavori della Conferenza dei servizi finalizzata all’approvazione del P.O.B., è stata affrontata la problematica inerente la presenza di materiali contenenti amianto nel sito e si è proceduto alla disamina e condivisione delle metodologie di intervento;
RITENUTO doveroso contemperare l’esigenza di un sollecito intervento di bonifica dei M.C.A. ai fini di tutela della salute pubblica con la contestuale e connessa necessità di raccordo con la fase conclusiva del procedimento di bonifica ai sensi della Parte IV, Titolo V, del D. Lgs. n. 152/2006, essendo imminente l’adozione del provvedimento di approvazione del P.O.B. che, come detto, contempla come prioritaria la bonifica dei M.C.A. nell’ambito del cronoprogramma di intervento;
CONSIDERATO che al fine di contemperare l'urgenza dell'opera di messa in sicurezza con la necessità di concedere un termine congruo e tecnicamente proporzionato ai tempi dell'autorizzazione e della realizzazione dell'intervento, tenuto anche conto dell'entità della superficie da bonificare e dei tempi indicati nel POB presentato in data 6/7/2015, per l'esecuzione dell'intervento di bonifica si ritiene congruo assegnare un termine massimo di giorni 15 per l’avvio delle operazioni di bonifica e di giorni 180 per la esecuzione e conclusione dell’intervento;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
RITENUTO pertanto di adottare i conseguenti provvedimenti extra ordinem, con carattere di urgenza, stante la situazione di pericolo così come rappresentata dalla competente ASUR;
RITENUTO altresì di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, sussistendo ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, così come previsto dall’art. 7 della Legge n. 241/90;
RICHIAMATA la vigente normativa nazionale (Legge 27/3/1992 n. 257, D.M. 6/9/1994) nonché le disposizioni adottate dalla Regione Marche (D.G.R. 30/12/1997 n. 3496 e ss.mm.ii, D.D.S.San. 30/1/2003 n. 33) in materia di amianto;
ORDINA
Alla società RESTART S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Piemonte n. 10, di Ascoli Piceno, in qualità di proprietaria dello stabilimento ex SGL CARBON:
1) di avviare, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, le operazioni di bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nel sito, secondo le modalità dettate dal D.M. 06.09.1994, previa predisposizione di un adeguato piano di lavoro da sottoporre alle Autorità competenti, che tenga conto della metodologia di intervento esaminata e condivisa nel corso dei lavori della conferenza dei servizi finalizzata all’approvazione del P.O.B.;
2) di eseguire e concludere l’intervento di bonifica entro i 180 giorni successivi all’avvio delle operazioni;
AVVISA
che l’inottemperanza al presente provvedimento, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 257/1992, costituisce violazione dell’art. 650 del Codice Penale;
DISPONE
che la presente ordinanza venga notificata alla società RESTART S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Piemonte n. 10 di Ascoli Piceno;
DISPONE ALTRESI’
che la presente ordinanza, dopo la notifica, venga trasmessa in copia, a cura del Servizio Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione (S.I.S.P.) della ASUR Marche Area Vasta 5, per la verifica dell’esecuzione dell’ordinanza;
AVVERTE
infine l’interessato che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti entrambi dalla notifica dell’ordinanza.
Il Sindaco
avv. Guido Castelli