Assegno al nucleo familiare con tre figli minori, le domande scadono il 31 gennaio 2017

Assegno al nucleo familiare con tre figli minori, le domande scadono il 31 gennaio 2017

Ascoli - Il Comune di Ascoli Piceno, nell’ambito delle misure in materia di politiche sociali previste dall’art. 65 della legge n. 448 del 23/12/1998 e successive modifiche e integrazioni, rende noto quanto segue: A – Per l’anno 2016, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti, cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, pari a € 8.555,99, è concesso un assegno per il nucleo familiare di € 141,30 mensili per tredici mensilità.



Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.


Ai fini della concessione dell’assegno per il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell’art. 44 della legge n. 184 del 04/05/1983 e successive modificazioni ed integrazioni e ai genitori sono equiparati gli adottanti.



Ai medesimi fini, il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell’art. 2 della citata legge n. 184 del 1983. B – I modelli di domanda, appositamente predisposti e reperibili presso il Servizio Relazioni al Pubblico – URP, in Piazza Arringo n. 7, oppure presso il Settore Servizi Sociali, sito in Via Giusti n. 1, o sul sito internet www.comuneap.gov.it - link “moduli on line”, “Il Comune informa” e “altri bandi”, devono essere sottoscritti da uno dei genitori, cittadino italiano o dell’Unione Europea residente ovvero cittadino di paesi terzi che sia soggiornante di lungo periodo ovvero cittadino straniero titolare dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali esercita la potestà genitoriale.


Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni e la relativa attestazione recante gli indicatori I.S.E. ed I.S.E.E., nonché copia della carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (qualora cittadino extracomunitario).


Le richieste relative al beneficio per l’anno 2016 devono pervenire al Servizio Protocollo, in Piazza Arringo n. 7, entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2017, a pena di esclusione. C – L’assegno per il nucleo familiare è concesso con provvedimento del Comune, dopo avere calcolato la situazione economica del nucleo familiare dell’interessato, ed erogato dall’I.N.P.S. - Per le informazioni ci si può rivolgere al Settore Servizi Sociali (n. tel.: 0736/298575).